Versione Stampabile
Statuto della "Fondazione Enti Musei Campania" info@museicampani.org info@museicampani.org

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

- Articolo 1 - COSTITUZIONE

1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n. 361, “Associazione culturale Extra Moenia"......................................

COSTITUISCONO la "FONDAZIONE MUSEI CAMPANI"

1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; consegue a tale principio il divieto della distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali.

1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati.

- Articolo 2 - SEDE

2.1. La FONDAZIONE ha sede in Nola alla Via Erennio Basso n°9.
La FONDAZIONE, dovendo esplicare la propria attività essenzialmente nell'ambito della Regione Campania è soggetta al suo riconoscimento.

- Articolo 3 - SCOPO

3.1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460, nel campo della promozione degli enti museali ed archivistiche, situati nella Regione Campania, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione ed ostensione di reperti, documenti, cimeli, di incremento delle collezioni, di attività espositiva, nonchè di sostegno all'attività didattica dell'Università e delle Scuole di ogni ordine.
In particolare l'associazione ha il compito di:
• promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedi;
• promuovere e sostenere i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti;
• promuovere e sostenere i programmi di catalogazione delle collezioni;
• curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche
• curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative;
• promuovere e coordinare l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;
• promuovere e curare la partecipazione di soggetti privati e di altri soggetti pubblici a progetti museologici locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
• organizzare la formazione del personale necessario alla realizzazione di queste finalità in conformità al piano di formazione approvato dall'Organo esecutivo della Fondazione;
• fornire la necessaria assistenza ai Musei ed agli Archivi situati sul territorio provinciale, stipulando opportune convenzioni con professionisti del settore e gli iscritti;
• tutelare e rappresentare gli interessi dei musei campani presso le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali.

3.2. La fondazione intende altresì promuovere lo sviluppo e la conoscenza presso il pubblico dell'attività produttrice di beni e servizi legati al settore museale, con particolare riferimento all'artigianato.
L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse al proprio oggetto.

3.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
g) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
i) istituire premi e borse di studio;
l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO SECONDO
RISORSE

- Articolo 4 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione effettuata dai Costituenti, dotazione rappresentata dall'attribuzione in proprietà, in concessione, o in godimento dei beni indicati nell'Atto Costitutivo o in altri atti di dotazione.

4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato:
a) con gli apporti dei "FONDATORI AGGIUNTI" (così come definiti all'art. 5 che segue), destinati a patrimonio;
b) con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE.

4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma al conseguimento dei programmi annuali ed in genere alla gestione dell'Ente. Rientrano in tali erogazioni sia i contributi (statali od europei) finalizzati alla realizzazione delle strutture museali, sia le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole iniziative e attività.

4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio,
possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che 1'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono acquisire, previa domanda, lo status di "Sostenitore della Fondazione". L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprimerà con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 6.

TITOLO TERZO
FONDATORI AGGIUNTI E SOSTENITORI

- Articolo 5 - FONDATORI ISTITUZIONALI - FONDATORI AGGIUNTI - SOSTENITORI

5.1. Oltre a coloro che hanno costituito la FONDAZIONE che sono "FONDATORI ISTITUZIONALI" possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE, qualunque persona, fisica o giuridica che verrà convenzionalmente indicata in questo Statuto come "FONDATORI AGGIUNTI".

5.2. L'apporto al patrimonio della FONDAZIONE da parte di ciascun "FONDATORE AGGIUNTO" non può essere inferiore al cinque per cento del patrimonio dell'Ente, cosi come esistente all'atto della concretizzazione del nuovo apporto.

5.3. Fermo rimanendo il limite di cui al precedente comma "5.2.", l'apporto di ciascun "FONDATORE AGGIUNTO" è rappresentato da somme di danaro, oppure dall'attribuzione in proprietà, in concessione o in godimento di beni mobili, di materiali attinenti alle finalità della FONDAZIONE, di beni immobili e di beni di qualsiasi altra natura.

5.4. Ciascun "FONDATORE AGGIUNTO", dal momento in cui si sarà concretizzato l'apporto al patrimonio della FONDAZIONE nella misura minima indicata al precedente comma "5.2.", avrà diritto di vedersi rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, con le modalità dettate dal successivo art. 10.

5.5. Potrà inoltre concorrere allo sviluppo della FONDAZIONE qualunque altra persona, fisica o giuridica, che assumerà in queste Tavole Fondative la denominazione di "SOSTENITORE".
Sono "SOSTENITORI" solo le persone fisiche o giuridiche che intervengano, per almeno tre annualità, con contributi economici destinati al sostegno della gestione della FONDAZIONE.

- Articolo 6 - NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI FONDATORE AGGIUNTO e di SOSTENITORE

6.1. Possono assumere lo status di "FONDATORE AGGIUNTO" qualunque persona, fisica o giuridira che ne faccia richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda, a pena di non accettazione, deve contenere:
a) l'ammontare dell'apporto che ciascun "FONDATORE AGGIUNTO" intende destinare a patrimonio, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione, giusta quanto disposto al precedente comma "5.3."-;
b) l'obbligo ad effettuare l'apporto stesso nei termini che ciascun "FONDATORE AGGIUNTO" deve precisare nella domanda; la FONDAZIONE, per esigenze di programmazione e di bilancio, può indicare i periodi dell'anno entro cui le domande devono pervenire e l'apporto essere concretizzato;

6.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il contributo annuale dei "SOSTENITORI" non può essere inferiore ad Euro..2.500,00 (duemilacinquecento/00).

6.4. Il riconoscimento dello status di "SOSTENITORE" è effettuato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE entro 90 (novanta) giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di acquisizione di tale status e sia stata perfezionata nelle forme di legge l'elargizione a favore della FONDAZIONE.

- Articolo 7 - RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS

7.1. Lo Status di "FONDATORE AGGIUNTO" e di "SOSTENITORE" si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE.

7.2. Lo status di "FONDATORE AGGIUNTO" si perde nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare l'apporto promesso, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE.

7.3. Lo Status di "SOSTENITORE" si perde alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE.

7.4. I "FONDATORI AGGIUNTI" e i "SOSTENITORI" non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE.

7.5. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato registro dei "FONDATORI AGGIUNTI" e dei "SOSTENITORI" con ogni notizia ad essi relativa.

TITOLO QUARTO
ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Articolo 8 - INDICAZIONE DEGLI ORGANI

8.1. Sono organi della FONDAZIONE:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Direttori dei Musei.

- Articolo 9 - IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. Sino a quando non interverrà la partecipazione di "FONDATORI AGGIUNTI", il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, e precisamente:
- da un componente designato dal Presidente dell’Associazione Extra Moenia;
- da due componenti nominati d'intesa fra i "FONDATORI ISTITUZIONALI"

- Articolo 10 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SUCCESSIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

10.1. In conseguenza dell'ingresso dei "FONDATORI AGGIUNTI", il Consiglio di Amministrazione sarà allargato a cinque membri, nominati:
- da un componente designato dal Presidente dell’Associazione Extra Moenia;
- da due componenti nominati d'intesa fra i "FONDATORI ISTITUZIONALI";
- da due componenti nominati d'intesa fra i "FONDATORI AGGIUNTI".

- Articolo 11 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Tutti i soggetti designati per il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, avuto anche riguardo al settore specifico di attività della FONDAZIONE.

11.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ..

11.3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma "11.2." e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno entro quindici giorni presentare controdeduzioni) sia ai soggetti da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene, al fine di promuoverne la sostituzione.

11.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
- se nel corso del mandato si determini a loro carico l'ipotesi prevista dal precedente comma "11.2.";
- se siano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al momento in cui ha avuto notizia dell'evento che è causa della decadenza.

11.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
- Articolo 12 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili. I Consiglieri espressione dei "FONDATORI AGGIUNTI", così come individuati al precedente art. 10, durano in carica per il residuo periodo del triennio nell'ambito del quale sono stati nominati.

12.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del triennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica.

- Articolo 13 - ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPENSI

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

13.2. I programmi di attività, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, dovranno essere esaminati dal Comitato Scientifico che esprime su di essi parere non vincolante.

13.3. Il Consiglio:
- elegge nel proprio seno il Presidente;
- elegge nel proprio seno il Vice Presidente;
- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della
FONDAZIONE
- approva ogni semestre il programma di attività della FONDAZIONE;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori ed il Presidente del Collegio così come previsto al successivo art. 19;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico così come previsto al successivo art. 17;
- nomina i componenti del Consiglio dei Direttori dei Musei così come previsto al successivo art. 20;
- delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei Regolamenti Interni, se emanati;
- delibera su quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

13.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno
diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio stesso.

- Articolo 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o da tre componenti del Comitato Scientifico.

14.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

14.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

14.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

14.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione.

- Articolo 15 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

15.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo Statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

15.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

15.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

15.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Segretario del Consiglio, nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, verbali che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Segretario del Consiglio.

- Articolo 16 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

16.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

16.2. Il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- convoca il Comitato Scientifico e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento
necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE e degli eventuali Musei;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, se emanati;
- intrattiene i rapporti con le Autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

16.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

- Articolo 17 - COMITATO SCIENTIFICO

17.1. Il Comitato Scientifico è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dal Consiglio di Amministrazione e uno dalla Sovraintendenza della Regione Campania, fra soggetti italiani e/o stranieri di alto profilo scientifico, culturale e professionale.

17.2. I Componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni.

17.3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

17.4. II Comitato Scientifico:
- svolge funzioni di alta consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, su qualunque oggetto e materia di competenza della FONDAZIONE;
- esprime parere non vincolante sui programmi semestrali di attività;
- esprime parere vincolante:
- sulla selezione dei candidati, italiani e stranieri, per borse di studio e per premi, formando la relativa graduatoria; - sulla nomina di eventuali commissioni di studio;
- sulla nomina di responsabili di ricerche;
- sui nomi dei conferenzieri da invitare a manifestazioni della FONDAZIONE;
- sulla selezione, relativamente al piano tecnico-scientifico, delle pubblicazioni che documentano le ricerche promosse e l'attività della FONDAZIONE.

17.5. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 18 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

18.1. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte 1'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio di Amministrazione.

18.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni dei precedenti commi "14.2.", "14.3.", "15.1.", "15.2.", "15.3." e "15.4.".

18.3. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Segretario di volta in volta nominato tra gli stessi componenti e trascritte sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario.

- Articolo 19 - COLLEGIO DEI REVISORI

19.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

19.2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.3. Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE e deve riferirne al Presidente dell'Ente almeno ogni trimestre con apposita relazione.

19.4. Il compenso dovuto ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base delle previsioni della Tariffa dei Dottori Commercialisti.

19.5. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

19.6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409 bis, comma 3 del cod. civ..

- Articolo 20 - CONSIGLIO DEI DIRETTORI DEI MUSEI

20.1. Tale organo è composto da tutti i direttori dei musei aventi sede nella Regione Campania.
A tale scopo a cura del Presidente sarà comunicata a tutti i direttori la convocazione della riunione.
20.2. Il consiglio dei direttori dei musei svolge funzioni di consulenza su qualunque materia e oggetto di competenza della fondazione. Il suo giudizio non è vincolante.

20.3. Il Consiglio dei Direttori dei Musei si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio di Amministrazione.

20.4. Per le riunioni e le deliberazioni del Consiglio si applicano le disposizioni dei precedenti commi "14.2.", "14.3.", "15.1.", "15.2.", "15.3." e "15.4.".

20.5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti dal Segretario di volta in volta nominato tra gli stessi componenti e trascritte su apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario.

TITOLO QUINTO
ESERCIZIO FINANZIARIO

- Articolo 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

21.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.


TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

22.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 23 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

23.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del cod. civ. comporta la nomina di un liquidatore.

23.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad una istituzione che persegua scopi analoghi.

23.3. Ove del patrimonio della FONDAZIONE facciano parte immobili attribuiti ad essa in proprietà in concessione o in godimento, e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalle Regioni, dall'Ente ecclesiastico, dall'Ente privato, dalle Provincie e dai Comuni o da altro Ente Pubblico, all'atto della estinzione della FONDAZIONE questi beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi.

- Articolo 24 - LIBRI

24.1. La FONDAZIONE, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:
a) Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
b) Libro del Comitato Scientifico;
e) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori;
d) Libro Giornale.

24.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio.

- Articolo 25 - RINVIO

25.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.