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TITOLO PRIMO - Articolo 1 - COSTITUZIONE 1.1. Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e delle disposizioni del D.P.R. 10.2.2000 n. 361, Associazione culturale Extra Moenia"...................................... COSTITUISCONO la "FONDAZIONE MUSEI CAMPANI" 1.2. La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale; consegue a tale principio il divieto della distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali. 1.3. L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'Atto Costitutivo, da queste Tavole Fondative e dai Regolamenti Interni, se emanati. - Articolo 2 - SEDE 2.1. La FONDAZIONE ha sede in Nola alla Via Erennio
Basso n°9. - Articolo 3 - SCOPO 3.1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente fini di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.
10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460, nel campo della promozione degli enti
museali ed archivistiche, situati nella Regione Campania, nello svolgimento
dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di promozione della
cultura, di conservazione, restauro, catalogazione ed ostensione di reperti,
documenti, cimeli, di incremento delle collezioni, di attività
espositiva, nonchè di sostegno all'attività didattica dell'Università
e delle Scuole di ogni ordine. 3.2. La fondazione intende altresì promuovere
lo sviluppo e la conoscenza presso il pubblico dell'attività produttrice
di beni e servizi legati al settore museale, con particolare riferimento
all'artigianato. 3.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione
potrà tra l'altro: TITOLO SECONDO - Articolo 4 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI 4.1. Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione effettuata dai Costituenti, dotazione rappresentata dall'attribuzione in proprietà, in concessione, o in godimento dei beni indicati nell'Atto Costitutivo o in altri atti di dotazione. 4.2. Il patrimonio potrà essere incrementato: 4.3. La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma al conseguimento dei programmi annuali ed in genere alla gestione dell'Ente. Rientrano in tali erogazioni sia i contributi (statali od europei) finalizzati alla realizzazione delle strutture museali, sia le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole iniziative e attività. 4.4. I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni
ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, 4.5. La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di Enti Pubblici, di persone giuridiche pubbliche e private, di Associazioni riconosciute e non, di Società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione. 4.6. Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma "4.5." possono acquisire, previa domanda, lo status di "Sostenitore della Fondazione". L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, che si esprimerà con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 6. TITOLO TERZO - Articolo 5 - FONDATORI ISTITUZIONALI - FONDATORI AGGIUNTI - SOSTENITORI 5.1. Oltre a coloro che hanno costituito la FONDAZIONE che sono "FONDATORI ISTITUZIONALI" possono concorrere a sostenere la FONDAZIONE, qualunque persona, fisica o giuridica che verrà convenzionalmente indicata in questo Statuto come "FONDATORI AGGIUNTI". 5.2. L'apporto al patrimonio della FONDAZIONE da parte di ciascun "FONDATORE AGGIUNTO" non può essere inferiore al cinque per cento del patrimonio dell'Ente, cosi come esistente all'atto della concretizzazione del nuovo apporto. 5.3. Fermo rimanendo il limite di cui al precedente comma "5.2.", l'apporto di ciascun "FONDATORE AGGIUNTO" è rappresentato da somme di danaro, oppure dall'attribuzione in proprietà, in concessione o in godimento di beni mobili, di materiali attinenti alle finalità della FONDAZIONE, di beni immobili e di beni di qualsiasi altra natura. 5.4. Ciascun "FONDATORE AGGIUNTO", dal momento in cui si sarà concretizzato l'apporto al patrimonio della FONDAZIONE nella misura minima indicata al precedente comma "5.2.", avrà diritto di vedersi rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, con le modalità dettate dal successivo art. 10. 5.5. Potrà inoltre concorrere allo sviluppo
della FONDAZIONE qualunque altra persona, fisica o giuridica, che assumerà
in queste Tavole Fondative la denominazione di "SOSTENITORE". - Articolo 6 - NORMATIVA PER L'ACQUISTO DELLO STATUS DI FONDATORE AGGIUNTO e di SOSTENITORE 6.1. Possono assumere lo status di "FONDATORE
AGGIUNTO" qualunque persona, fisica o giuridira che ne faccia richiesta
scritta al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. La domanda,
a pena di non accettazione, deve contenere: 6.2. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione. 6.3. Il contributo annuale dei "SOSTENITORI" non può essere inferiore ad Euro..2.500,00 (duemilacinquecento/00). 6.4. Il riconoscimento dello status di "SOSTENITORE" è effettuato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE entro 90 (novanta) giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di acquisizione di tale status e sia stata perfezionata nelle forme di legge l'elargizione a favore della FONDAZIONE. - Articolo 7 - RICONOSCIMENTO E PERDITA DELLO STATUS 7.1. Lo Status di "FONDATORE AGGIUNTO" e di "SOSTENITORE" si acquista con la comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE. 7.2. Lo status di "FONDATORE AGGIUNTO" si perde nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare l'apporto promesso, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE. 7.3. Lo Status di "SOSTENITORE" si perde alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse, pur in assenza di messa in mora da parte della FONDAZIONE. 7.4. I "FONDATORI AGGIUNTI" e i "SOSTENITORI" non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della FONDAZIONE. 7.5. Il Consiglio di Amministrazione tiene un aggiornato registro dei "FONDATORI AGGIUNTI" e dei "SOSTENITORI" con ogni notizia ad essi relativa. TITOLO QUARTO - Articolo 8 - INDICAZIONE DEGLI ORGANI 8.1. Sono organi della FONDAZIONE: - Articolo 9 - IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 9.1. Sino a quando non interverrà la partecipazione
di "FONDATORI AGGIUNTI", il Consiglio di Amministrazione è
composto di tre membri, e precisamente: - Articolo 10 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SUCCESSIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 10.1. In conseguenza dell'ingresso dei "FONDATORI
AGGIUNTI", il Consiglio di Amministrazione sarà allargato
a cinque membri, nominati: - Articolo 11 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 11.1. Tutti i soggetti designati per il Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, avuto anche riguardo al settore specifico di attività della FONDAZIONE. 11.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono inoltre possedere il requisito della notoria onorabilità. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del cod. civ.. 11.3. Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica che i propri componenti siano in possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma "11.2." e, in caso di verifica negativa, ne notifica formalmente le motivazioni sia agli interessati (che potranno entro quindici giorni presentare controdeduzioni) sia ai soggetti da cui la nomina proviene. Trascorso tale termine il Consiglio ne dichiara la decadenza, notificandola ai soggetti da cui la nomina proviene, al fine di promuoverne la sostituzione. 11.4. I componenti del Consiglio di Amministrazione
decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi: 11.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione
non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per
conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE.
Essi si considerano però presenti ai fini della validità
della costituzione dell'organo. 12.1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla prima riunione del Consiglio stesso e sono rieleggibili. I Consiglieri espressione dei "FONDATORI AGGIUNTI", così come individuati al precedente art. 10, durano in carica per il residuo periodo del triennio nell'ambito del quale sono stati nominati. 12.2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del triennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica. - Articolo 13 - ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPENSI 13.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa. 13.2. I programmi di attività, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, dovranno essere esaminati dal Comitato Scientifico che esprime su di essi parere non vincolante. 13.3. Il Consiglio: 13.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. 13.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione
hanno - Articolo 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o da tre componenti del Comitato Scientifico. 14.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. 14.3. La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione. 14.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. 14.5. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione. - Articolo 15 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 15.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. 15.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che questo Statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie. 15.3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. 15.4. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. 15.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Segretario del Consiglio, nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, verbali che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Segretario del Consiglio. - Articolo 16 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 16.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della FONDAZIONE. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. 16.2. Il Presidente: 16.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale, nei confronti dei terzi, legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare. - Articolo 17 - COMITATO SCIENTIFICO 17.1. Il Comitato Scientifico è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dal Consiglio di Amministrazione e uno dalla Sovraintendenza della Regione Campania, fra soggetti italiani e/o stranieri di alto profilo scientifico, culturale e professionale. 17.2. I Componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni. 17.3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 17.4. II Comitato Scientifico: 17.5. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinunzia, ad un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. - Articolo 18 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO 18.1. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte 1'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio di Amministrazione. 18.2. Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni dei precedenti commi "14.2.", "14.3.", "15.1.", "15.2.", "15.3." e "15.4.". 18.3. I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Segretario di volta in volta nominato tra gli stessi componenti e trascritte sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario. - Articolo 19 - COLLEGIO DEI REVISORI 19.1. Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione. 19.2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 19.3. Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE e deve riferirne al Presidente dell'Ente almeno ogni trimestre con apposita relazione. 19.4. Il compenso dovuto ai Revisori effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base delle previsioni della Tariffa dei Dottori Commercialisti. 19.5. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 19.6. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle Società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409 bis, comma 3 del cod. civ.. - Articolo 20 - CONSIGLIO DEI DIRETTORI DEI MUSEI 20.1. Tale organo è composto da tutti i direttori
dei musei aventi sede nella Regione Campania. 20.3. Il Consiglio dei Direttori dei Musei si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio di Amministrazione. 20.4. Per le riunioni e le deliberazioni del Consiglio si applicano le disposizioni dei precedenti commi "14.2.", "14.3.", "15.1.", "15.2.", "15.3." e "15.4.". 20.5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti dal Segretario di volta in volta nominato tra gli stessi componenti e trascritte su apposito libro e firmati dal Presidente e dallo stesso Segretario. TITOLO QUINTO - Articolo 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO 21.1. L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 21.2. Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.
- Articolo 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE 22.1. Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione. - Articolo 23 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE 23.1. L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del cod. civ. comporta la nomina di un liquidatore. 23.2. Nel caso di estinzione della FONDAZIONE il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad una istituzione che persegua scopi analoghi. 23.3. Ove del patrimonio della FONDAZIONE facciano parte immobili attribuiti ad essa in proprietà in concessione o in godimento, e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalle Regioni, dall'Ente ecclesiastico, dall'Ente privato, dalle Provincie e dai Comuni o da altro Ente Pubblico, all'atto della estinzione della FONDAZIONE questi beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che li ha originariamente dati o concessi. - Articolo 24 - LIBRI 24.1. La FONDAZIONE, oltre i libri previsti come
obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori
libri: 24.2. I Libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio. - Articolo 25 - RINVIO 25.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia. |